Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
non si protrae, di regola, oltre il periodo mediamente ne- cessario in relazione alle previsioni di legge e ai tempi tecnici inerenti al calendario della sessione d’esame. 3. Trascorso tale periodo il rapporto di collaborazione, po- tendo comportare una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla libera determinazione delle parti, così come ogni rapporto di collaborazione con tirocinanti che abbiano già sostenuto l’Esame di Stato con esito favore- vole. CAPO VI Altri rapporti Art. 38 Rapporti con i pubblici uffici 1. Nei rapporti con i magistrati, i membri delle commis- sioni tributarie e i funzionari della pubblica ammini- strazione, il professionista si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale e all’inse- gna del reciproco rispetto. 2. Il professionista che sia in rapporti di parentela o ami- cizia o familiarità con i soggetti di cui al primo comma non deve utilizzare, né sottolineare, né vantare tale cir- costanza al fine di avvantaggiare l’esercizio della propria attività professionale. Art. 39 Rapporti con la stampa 1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di in- formazione il professionista, in particolar modo in oc- casione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all’obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all’osservanza delle disposizioni del presente Codice. Art. 40 Rapporti con altre professioni 1. Il professionista, qualora nell’esercizio della professione abbia rapporti con iscritti in altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salva- guardia delle specifiche competenze. TITOLO III CONCORRENZA Art. 41 Utilizzo di cariche pubbliche 1. Il professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per altri. Art. 42 Esercizio abusivo dell’attività professionale 1. È vietato al professionista favorire l’esercizio abusivo della professione. 2. Nel rispetto della tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione, il professionista che venga a conoscenza di esercizio abusivo della professione da parte di chiunque, ha l’obbligo di comunicarlo tempesti- vamente al Consiglio dell’Ordine territorialmente compe- tente che ne informa il Consiglio di Disciplina. Art. 43 Divieto di intermediazione 1. È vietata l’intermediazione che possa pregiudicare l’indi- pendenza e l’obiettività del professionista. Art. 44 Informazione e pubblicità informativa 1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. 2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi di comu- nicazione devono in ogni caso ispirarsi a criteri di buon gusto e all’immagine della professione. 3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive. 4. Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né pro- mosse le attività di altri soggetti. 5. Il titolo accademico di professore può essere utilizzato 271
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