Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

Art. 34 Collaboratori di altri professionisti 1. Nell’ipotesi di collaborazione con soggetti provenienti da altri studi professionali il professionista deve atte- nersi a principi di lealtà e correttezza con i colleghi tito- lari di tali altri studi. CAPO V Rapporti con i tirocinanti Art. 35 Doveri del professionista 1. Il professionista ha il dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esi- genze operative, chi chieda, direttamente o attraverso l’Ordine locale, di poter svolgere il tirocinio professio- nale, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si rea- lizzi presso altri colleghi. 2. Il professionista deve impegnarsi affinché chi svolge il tirocinio presso il proprio studio apprenda la deontolo- gia, la tecnica e la prassi professionale riferita ai campi di attività dello studio anche, in quanto possibile, permet- tendo al tirocinante di partecipare, in qualità di uditore, alla trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi. 3. Il professionista deve consentire al tirocinante di parte- cipare alle lezioni universitarie previste nel biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, di curare la preparazione agli esami e di partecipare alle relative sessioni d’esame. A tal fine, il professionista e il tirocinante si adegueranno, quanto alle modalità di svolgimento contestuale del ti- rocinio e degli studi universitari specialistici o magistrali, alle indicazioni che saranno fornite al riguardo dal Consi- glio Nazionale. 4. Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professio- nale solo compiti meramente esecutivi. 5. Il professionista deve gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, agli elementi economici ed in generale a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio. 6. Il professionista deve consentire al tirocinante di parteci- pare ai convegni ed ai corsi di formazione professionale. 7. Il professionista, dopo aver illustrato al tirocinante i prin- cipi fondanti e i contenuti del codice deontologico, ne consegna una copia. 8. Il professionista deve fornire al tirocinante un idoneo ambiente di lavoro. Art. 36 Obblighi del tirocinante 1. Il tirocinante deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio. 2. Al termine del tirocinio, il tirocinante non potrà appro- priarsi, senza l’esplicito consenso del professionista, di documenti, procedure, modulistica e dati, anche in for- mato elettronico, propria dello studio. 3. Il professionista e il tirocinante possono concordare che il tirocinante non possa per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di tiroci- nio, accettare incarichi da clienti conosciuti presso lo stu- dio durante il tirocinio stesso, senza l’esplicito consenso del titolare. In tal caso, si applicano le disposizioni di legge in materia di limiti contrattuali della concorrenza. 4. Il tirocinante non può usare carta da lettere o biglietti da visita intestati dai quali egli risulti come collaboratore dello studio presso il quale svolge il tirocinio senza l’e- splicito consenso del titolare. 5. Il tirocinante è soggetto ai doveri e alle norme del codice deontologico e al potere disciplinare del Consiglio di Di- sciplina dell’Ordine territorialmente competente. Art. 37 Trattamento economico e durata del tirocinio 1. Il rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di ap- prendimento professionale. Esso è per sua natura gratu- ito e non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, sin dall’inizio del periodo di tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo Studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incen- tivare l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta. 2. Il tirocinio finalizzato al sostenimento dell’Esame di Stato 270

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