Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

di tutti gli iscritti alla vita dell’Ordine, anche in modo da assicurare la presenza di entrambi i generi in una equa proporzione della rappresentanza degli iscritti, al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della pro- fessione, locali e nazionali, tenuto conto dei limiti posti dalla legge alla loro rieleggibilità. 3. Il professionista che ricopra incarichi di rappresentanza della categoria professionale si asterrà dall’esercizio di tale funzione per il periodo in cui intenda partecipare a competizioni elettorali politiche o amministrative e comunque ogni qualvolta si trovi in una posizione di conflitto di interessi. 4. Non è consentito utilizzare l’incarico di componente delle commissioni di studio sia nazionali che locali per fini pubblicitari, su carta intestata o biglietti da visita, ferma restando la possibilità di indicarlo sui curricula personali. L’incarico di consigliere locale, di consigliere nazionale, di componente i Consigli di Disciplina e di componente le commissioni locali e nazionali non può essere utilizzato per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali. Art. 29 Rapporti con gli Ordini e Consigli di disciplina locali e il Consiglio Nazionale 1. Nell’esercizio del suo diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e del suo diritto di critica, costituzio- nalmente garantiti, ciascun professionista deve compor- tarsi, nei confronti degli organi della professione, con rispetto, correttezza e considerazione. 2. Il professionista dovrà rendersi disponibile, nei limiti delle sue possibilità, per eventuali richieste di collabo- razione e partecipare attivamente alla vita dell’Ordine, a livello locale o nazionale. 3. Il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, quali, a titolo esempli- ficativo, l’inesistenza di cause di incompatibilità, o l’esi- stenza di copertura assicurativa ovvero di comunicazione di dati, quali, a titolo esemplificativo, l’indirizzo P.E.C., allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali. 4. Il professionista deve prontamente segnalare ogni causa ostativa al permanere dell’iscrizione nell’Albo al Consi- glio dell’Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina. Art. 30 Rapporti con la Cassa Nazionale di Previdenza 1. Le disposizioni dei precedenti articoli, contenuti nel pre- sente Capo, si applicano anche nell’ambito delle Casse Nazionali di Previdenza, in quanto compatibili. CAPO IV Rapporti con collaboratori e dipendenti Art. 31 Rapporti con collaboratori 1. I rapporti con i collaboratori devono essere improntati al reciproco rispetto e coordinati in modo tale da consen- tire il miglior svolgimento dell’attività professionale. 2. In particolare, il professionista deve evitare di avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusiva- mente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori altrui. 3. Il collaboratore che sia iscritto nell’albo deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clien- tela dello studio presso il quale ha svolto il rapporto di collaborazione. 4. Il rapporto di collaborazione non determina alcun rap- porto di lavoro subordinato. Art. 32 Remunerazione dei dipendenti 1. Nei rapporti con i dipendenti il professionista è tenuto a rispettare le norme vigenti di diritto del lavoro, sia per quanto attiene alla retribuzione, sia per quanto attiene alle qualifiche previste. Art. 33 Rispetto della riservatezza 1. Il professionista deve vigilare affinché i tirocinanti, i col- laboratori e i dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale che anch’essi sono tenuti ad osservare. 269

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