Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
Art. 25 Compenso professionale 1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle co- noscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato eco- nomico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimo- niali, derivati al cliente. 2. La misura del compenso è pattuita per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi. 3 Il compenso può essere in parte costituito da una com- ponente variabile, anche fissata in percentuale, commi- surata al successo dell’incarico professionale. 4. In nessun caso il compenso richiesto dal professionista può essere manifestamente sproporzionato all’attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a con- segnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le presta- zioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte. 5. La ripartizione dei compensi tra professionisti che assi- stano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un’associazione professionale avviene in base ad un ac- cordo tra gli stessi. 6. È fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate. CAPO III Rapporti con gli Enti istituzionali di categoria Art. 26 Elettorato Attivo 1. Il professionista partecipa alle assemblee elettive così come alle altre assemblee istituzionali. 2. Ciascun iscritto può svolgere attività di promozione elettorale nei confronti di candidati a cariche elettive, diffondendo programmi e notizie relative alle proprie attività, non solo professionali. Può indicare le differenze tra il programma di un candidato e quelli di altri colleghi che si candidino per la medesima carica. Nell’esprimere critiche o proposte inerenti alla carica, l’iscritto dovrà comunque astenersi da considerazioni irriguardose e denigratorie nei confronti dei candidati. Art. 27 Elettorato passivo 1. Il professionista che si candidi per una carica istituzio- nale elettiva può informarne i colleghi anche diffon- dendo programmi e notizie riguardanti la sua attività non soltanto professionale, purché nei limiti consentiti dalle norme di deontologia. Può indicare le differenze tra il proprio programma e quelli di altri colleghi, candi- dati per la medesima carica. 2. Nell’esprimere critiche o proposte inerenti alla carica il professionista deve comunque astenersi da considera- zioni irriguardose e denigratorie nei confronti di altri candidati. 3. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di componente il Consiglio dell’Ordine o di componente il Consiglio di Disciplina coloro che hanno riportato condanne penali definitive. Art. 28 Incarichi istituzionali 1. Il professionista che ricopre incarichi istituzionali in base all’ordinamento professionale a livello locale o nazio- nale adempie alle sue funzioni con disciplina e onore e opera con spirito di servizio nei confronti dell’intera categoria per la valorizzazione della professione, nell’in- teresse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e pari opportunità di ciascun iscritto. 2. Egli gestisce con trasparenza e oculatezza le attività dell’Ordine e promuove le iniziative volte a realizzare ag- gregazioni e associazioni professionali, allo scopo di fa- vorire la formazione, la specializzazione degli iscritti e il miglioramento delle prestazioni professionali; favorisce, nel rispetto delle norme dell’Ordinamento, l’evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria; si astiene dall’accettare incarichi profes- sionali, ancorché gratuiti, nel caso in cui venga richiesta all’Ordine l’indicazione di singoli nominativi per lo svol- gimento di tali incarichi; gli incarichi professionali per i quali sia stata richiesta l’indicazione di singoli nomina- tivi deve essere resa nota mediante pubblicazione sul sito dell’Ordine; promuove e favorisce la partecipazione 268
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