Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

Art. 22 Esecuzione dell’incarico 1. Il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in libertà, autonomia e indipendenza. 2. Il professionista deve usare la diligenza e la perizia ri- chieste dalle norme che regolano il rapporto professio- nale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto. 3. Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essen- ziali e gli eventuali rischi connessi all’incarico affidatogli. 4. Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato, rag- guagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali. 5. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di ur- gente necessità, dai limiti dell’incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative op- portune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente. 6. Il professionista, nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico – professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in rela- zione all’esercizio di specifiche funzioni professionali. Art. 23 Rinuncia all’incarico 1. Il professionista non deve proseguire nello svolgimento dell’incarico qualora sopravvengano circostanze o vin- coli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, come nel caso di mancato pagamento dei suoi onorari o il rimborso delle spese so- stenute, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettività. 2. Il professionista non deve proseguire nell’assolvimento dell’incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento. 3. Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare tem- pestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista. 4. Nel caso di rinuncia all’incarico il professionista deve av- vertire il cliente tempestivamente; laddove questi fosse irreperibile, il professionista è tenuto a comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo p.e.c., soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da altro professionista. Qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli, e comunque non oltre 60 giorni dall’avvenuta notifica tramite racco- mandata o p.e.c., a incaricare altro professionista, nel rispetto degli obblighi di legge, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli. 5. Il professionista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la do- cumentazione dallo stesso ricevuta per l’espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta. Il pro- fessionista può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per ottenere l’incasso del proprio com- penso, ma non oltre l’avvenuto pagamento integrale. Art. 24 Fondi dei clienti, garanzie e prestiti 1. Il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie patrimoniali o personali al cliente o per conto di questi. 2. Il professionista che detiene somme del cliente o per conto di questi, deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona ammini- strazione e della corretta contabilità. 3. Il professionista che riceva somme per il versamento di imposte, tasse e contributi, deve fornire al cliente tem- pestivamente ricevuta attestante il pagamento eseguito. 4. In caso di deposito fiduciario, il professionista, è tenuto a richiedere al cliente istruzioni scritte e attenervisi. 5. Il professionista ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dal cliente o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso allo stesso cliente. In ogni altro caso egli è tenuto a mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per conto di questo. 267

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