Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

Art. 17 Assistenza congiunta allo stesso cliente 1. I professionisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell’ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull’attività svolta e da svol- gere e, a tal fine, si consultano per definire il comune comportamento. 2. Il professionista, constatata nel comportamento del col- lega manifestazioni di condotta professionale scorretta, ha il dovere di informare il Consiglio dell’Ordine territo- rialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina. Art. 18 Assistenza a clienti aventi interessi in conflitto con clienti assistiti da altro professionista 1. La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà. 2. Il professionista deve comportarsi, nei confronti del collega che assista altro cliente, secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale, ed astenendosi dal trattare direttamente con il cliente del collega. 3. Il professionista non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull’operato del collega ed usa la massima mo- derazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento della pratica. 4. Il professionista, in particolare, non trae profitto dall’e- ventuale impedimento del collega che assiste altro cliente; né si giova di informazioni confidenziali o di scritti di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito. Articolo 19 Corrispondenza tra colleghi 1. Il professionista non può divulgare scritti o informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti. 2. Il professionista non può divulgare o registrare una con- versazione, senza il consenso del collega o, se si tratta di audio/video conferenze, senza il consenso di tutti i parte- cipanti. In caso di comunicazioni a distanza deve rendere nota agli interlocutori l’eventuale partecipazione di terzi. CAPO II Rapporti con i clienti Art. 20 Principi generali 1. Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia. Il cliente ha il diritto di scegliere il suo professionista e di sostitu- irlo in qualsiasi momento. 2. Il cliente e il professionista possono liberamente limi- tare l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ovvero prevedere, a carico del cliente recedente, un indennizzo in favore del professionista commisurato all’importanza dell’incarico e/o al compenso previsto per il completamento dell’incarico. 3. Il professionista ha il diritto di scegliere i clienti nei con- fronti dei quali erogare le sue prestazioni professionali. 4. Al professionista è fatto divieto di acquisire clientela tra- mite agenzie o procacciatori ed è altresì fatto divieto di corrispondere compensi o omaggi in cambio di acquisi- zioni di clienti o incarichi professionali. Art. 21 Accettazione dell’incarico 1. Prima di accettare un incarico professionale da un cliente, il professionista deve valutare se tale accetta- zione possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal presente Codice quali, a titolo esemplificativo, il so- spetto coinvolgimento del cliente in attività illegali. 2. Alla luce della disamina compiuta e della possibilità o meno di assumere le misure necessarie ad impedire che l’accettazione dell’incarico dia luogo a violazioni da parte del professionista, questo deve informare tempe- stivamente il cliente della propria decisione di accettare o non accettare l’incarico. 3. Il professionista che accetta un incarico deve assicurare la specifica competenza richiesta e anche un’adeguata organizzazione dello studio. 4. Il professionista all’atto dell’accettazione dell’incarico informa il cliente dei rispettivi diritti e doveri nonché gli dà notizia della esistenza del Codice Deontologico della Professione. 266

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