Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

2. Il professionista non può usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell’attività professio- nale, nemmeno per ritorsione nei confronti del compor- tamento scorretto di colleghi o di terzi. 3. Il giovane professionista deve trattare con riguardo il col- lega più anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, può rappresentare una guida ed un esempio nell’eserci- zio della professione. 4. Il professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputa- zione dei colleghi, senza fondato motivo. Non possono pertanto essere mossi addebiti di responsabilità disci- plinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari dell’azione, hanno adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito. 5. Il professionista deve, in ogni caso, astenersi da inizia- tive o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega. 6. Il presente articolo si applica anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all’interno di una società o asso- ciazione costituite rispettivamente, secondo modello societario o associativo già vigenti alla data di entrata in vigore della legge 12 novembre 2011 n. 183 o di una società tra professionisti costituita ai sensi dell’articolo 10 della stessa legge. 7. Qualsiasi corrispettivo versato o ricevuto da un professio- nista deve essere correlato a una prestazione effettiva- mente svolta. La sola indicazione ad un cliente del nome di un collega o di un altro professionista non può es- sere considerato come tale. Sono fatti salvi i pagamenti effettuati tra professionisti per la cessione dello studio professionale ovvero di elementi, anche immateriali, di esso. Art. 16 Subentro ad un collega 1. Il professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà. Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il professionista deve ri- spettare le disposizioni che seguono. 2. Prima di accettare l’incarico, il professionista deve: a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della ri- chiesta di sostituzione e abbia manifestato formalmente il recesso dall’incarico professionale; in difetto, provve- dere ad informarlo senza indugio; b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecu- zione dell’incarico imposta dal precedente collega o al ri- conoscimento delle legittime spettanze di quest’ultimo; c) invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al precedente collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato. 3. Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione; tra- smettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso; adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente. 4. In ipotesi di subentro di un collega nel corso di attività professionali il nuovo professionista dovrà rendere noto, senza indugio, il proprio incarico al collega sostituito, adoperandosi in modo da non arrecare pregiudizio alle attività in corso. I professionisti devono collaborare leal- mente per lo svolgimento e la conclusione delle attività professionali in corso. 5. Il professionista deve declinare l’incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessari per la corretta esecuzione del mandato. 6. In caso di decesso di un collega, il professionista, chia- mato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di ap- partenenza, ha l’obbligo di accettare l’incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo. 7. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. 8. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell’Ordine. 9. In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedi- mento di un professionista, il collega chiamato a sostitu- irlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche. 265

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