Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
Art. 10 Riservatezza 1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve mantenere l’assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell’eserci- zio della professione e non deve diffondere tali informa- zioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge. 2. Le informazioni acquisite nell’esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun vantag- gio personale del professionista o di terzi. 3. Il professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi tirocinanti, dipendenti e col- laboratori. Art. 11 Comportamento professionale 1. Il comportamento del professionista deve essere con- sono alla dignità, all’onore, al decoro e all’immagine della professione, anche al di fuori dell’esercizio della stessa. 2. Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nello svolgimento dell’attività professionale. 3. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell’ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare di- scredito al prestigio della professione e dell’Ordine al quale appartiene. 4. Il professionista ha l’obbligo di rispondere tempestiva- mente alle comunicazioni a lui inviate dall’Ordine e dal Consiglio di Disciplina. 5. Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli viene in con- tatto nell’esercizio della professione. Art. 12 Prestazioni del professionista all’estero e prestazioni del professionista straniero in Italia 1. Il professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano dovrà applicare le disposizioni del presente Codice e quelle delle norme deontologiche vigenti nel paese estero, se e in quanto esistenti. In caso di conflitto, si dovrà applicare la disposizione mag- giormente rigorosa sotto il profilo deontologico se e in quanto compatibile con la vigente normativa nazionale. 2. Coloro che sono iscritti ad Ordini professionali di altri Paesi e che esercitino legittimamente in Italia le attività professionali disciplinate dal decreto n. 139 del 2005 do- vranno adempiere alle disposizioni del presente Codice. Art. 13 Esercizio della professione in cooperazione con terzi 1. Il professionista che eserciti la professione o che eroghi, anche occasionalmente prestazioni professionali in col- laborazione con soggetti non appartenenti alla profes- sione, siano essi iscritti o meno ad altri Albi o elenchi professionali, dovrà accertarsi che questi adottino com- portamenti improntati al reciproco rispetto. Art. 14 Responsabilità Professionale 1. Il professionista deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per la responsabi- lità professionale, nonché i relativi massimali ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. TITOLO II RAPPORTI PROFESSIONALI CAPO I Rapporti con i colleghi Art. 15 Collaborazione Tra Colleghi 1. Il professionista deve comportarsi con i colleghi con cor- rettezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di cor- tesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Costituisce as- sistenza reciproca anche la disponibilità del professioni- sta alle sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all’Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà. 264
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