Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
Art. 7 Obiettività 1. Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, con- flitti di interessi o pressioni di altri che possano influen- zare il suo giudizio o la sua attività professionale. 2. Egli dovrà quindi evitare qualsiasi relazione che possa essere causa di pregiudizio o di indebita influenza nel suo giudizio o nella sua attività professionale. 3. Il professionista deve fornire i suoi pareri senza es- sere influenzato dalle aspettative del cliente e si deve pronunciare con sincerità, in totale obiettività, eviden- ziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte. Art. 8 Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni 1. Il professionista è tenuto a mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l’erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, con diligenza e secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative. 2. Il professionista non deve accettare incarichi professio- nali in materie nelle quali non ha un’adeguata compe- tenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione. 3. Il professionista deve dedicare a ciascuna questione esa- minata la cura e il tempo necessari, al fine di acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi pa- rere. 4. Il professionista dovrà informare il cliente della necessità di avvalersi, nell’erogazione della prestazione professio- nale, della collaborazione di altro professionista avente specifica competenza, in ragione della sua specializza- zione, in aspetti professionali attinenti all’incarico affi- datogli, nel quale egli non abbia adeguata competenza. Tale obbligo si applica anche qualora le circostanze ri- chiedano l’intervento di soggetti iscritti in altri Albi pro- fessionali. 5. L’adempimento degli obblighi di formazione professio- nale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, co- stituisce obbligo del professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, con particolare riferi- mento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalenti, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto di- sposto dal comma 1 del presente articolo. 6. Il professionista, nell’erogare le proprie prestazioni, deve svolgere la propria attività con coscienza e dili- genza, assicurando la qualità della prestazione e agire in modo diligente, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale. 7. Nell’esercizio della sua attività il professionista è tenuto a far sì che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell’attività da essi svolta. 8. Il professionista deve dotarsi di una organizzazione ma- teriale e personale coerente con le necessità imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese. Art. 9 Indipendenza 1. Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull’indipendenza, imparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell’incarico affidatogli e non deve operare in situazioni di conflitto di interesse. 2. I requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono sta- biliti dalla legge; il professionista è tenuto ad ottempe- rare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità approvate dal Consiglio Nazionale. 3. In relazione a specifiche funzioni professionali, si appli- cano le regole di indipendenza ed incompatibilità mag- giormente rigorose previste dal vigente Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall’IFAC. 4. In ogni caso, il professionista non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio o essere di ostacolo all’adempimento dei suoi doveri, così come deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi. 5. Il professionista eviterà parimenti che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il professionista dovrà essere libero da qualsi- asi legame di ordine personale, professionale o econo- mico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la sua integrità o la sua obiettività. 263
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