Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
2. Il comportamento del professionista, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere irreprensi- bile e consono al decoro e alla dignità della stessa. Ogni condotta che costituisce violazione di obblighi estranei allo svolgimento dell’attività professionale comporta responsabilità disciplinare qualora sia tale da compro- mettere, per modalità e gravità, la fiducia dei terzi nella capacità del professionista di rispettare i propri doveri professionali. 3. Il professionista è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare. 4. Il professionista, nello svolgimento dell’attività profes- sionale, è altresì tenuto all’osservanza delle norme di comportamento relative allo svolgimento di determinate attività professionali e funzioni emanate dal Consiglio Nazionale. 5. Le disposizioni specifiche del presente Codice non li- mitano l’ambito di applicazione dei principi generali in esso contenuti. Art. 3 Ambito Di Applicazione 1. Il presente Codice si applica agli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella sezione A – Commercialisti e nella sezione B – Esperti contabili nonché, in quanto compatibili, alle società co- stituite ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183. 2. Le norme del presente Codice si applicano altresì, in quanto compatibili, agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti, di cui all’art. 34 del decreto n. 139 del 2005, e ai tirocinanti. Art. 4 Potestà Disciplinare 1. L’inosservanza dei principi, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione o omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, costituiscono violazione che dà luogo all’e- sercizio dell’azione disciplinare, punibile con le sanzioni previste dalla legge. 2. Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che pos- sano essere derivate dalla medesima. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla viola- zione. Oggetto di valutazione è il comportamento com- plessivo del professionista, nonché l’eventuale danno provocato. Art. 5 Interesse pubblico 1. Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico al corretto esercizio della profes- sione. 2. Soltanto nel rispetto di tale interesse egli potrà soddi- sfare le necessità del proprio cliente. 3. Ai fini della tutela dell’interesse pubblico, il professio- nista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell’Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di disciplina. 4. L’uso del sigillo professionale è disciplinato da apposito regolamento del Consiglio Nazionale. Art. 6 Integrità 1. Il professionista deve rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e deve agire con integrità, onestà e cor- rettezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discri- minazioni di religione, razza, etnia, nazionalità, ideolo- gia politica, sesso o classe sociale. 2. Il professionista non deve essere in alcun modo asso- ciato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ov- vero che contengano informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali al fine di evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni. 3. Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbliga- zioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in ge- nere. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti ine- renti al mandato o alla nomina. 262
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