Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Codice deontologico: a) “decreto n. 139 del 2005” indica il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”; b) “professionista” indica chi è iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella sezione A – Commercialisti o nella sezione B – Esperti Contabili; ai fini del presente Codice deve altresì considerarsi “pro- fessionista” la società costituita ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183; c) “esercizio della professione” indica l’esercizio dell’atti- vità di commercialista e di esperto contabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del decreto n. 139 del 2005; d) “Consiglio Nazionale” indica il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”; e) “Consiglio dell’Ordine” indica il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili terri- torialmente competente; f) “Consiglio di Disciplina” indica il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territorialmente competente; g) “tirocinante” indica colui che svolge o che ha svolto, in tutto o in parte, il tirocinio professionale ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto n. 139 del 2005, fino a quando non abbia assunto la qualifica di “professioni- sta” in virtù della sua iscrizione nell’Albo; h) “cliente” è il soggetto che affida l’incarico al professio- nista ed è il destinatario o beneficiario della prestazione professionale; qualora un soggetto affidi un incarico a beneficio o nell’interesse di terzi, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere considerati “cliente”; i) “Codice” indica il presente Codice Deontologico della Professione. Art. 2 Contenuto Del Codice 1. Il presente Codice contiene principi e doveri che il profes- sionista deve osservare nell’esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività, dei clienti e dei terzi, della correttezza dei comportamenti nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale. 261 IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI VISTO l’art. 29, lett. c), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 in base al quale il Consiglio Nazionale adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione; VISTO l’art. 49, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, in base al quale il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto all’Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione; VISTO l’art. 50, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, in base al quale il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine e la dignità della categoria; VISTO il Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall’IFAC – International Federation of Accountants, nella versione attualmente in vigore; VISTI gli orientamenti in materia deontologica espressi dalla FEE – Fédération des Experts Comptables Européens; ha emanato il seguente
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