Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigi- lanza di più consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio. CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI I NOTAI Art. 11 Accesso alla professione notarile 1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell’Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, compreso il superamento del con- corso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell’Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconosci- mento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea. 2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alla pro- fessione di notaio per il periodo di un anno. CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 12 Disposizione temporale 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legi- slative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall’Unione europea. Art. 13 Invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente provvedimento non deri- vano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell’ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente. Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto ob- bligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 258

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