Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina na- zionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo. 10.Fino all’insediamento dei consigli di disciplina territo- riali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposi- zioni vigenti. 11.Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedi- mento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell’ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina. 12.Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell’organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni predette. 13.Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disci- plina vigente. 14.Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio. CAPO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AVVOCATI Art. 9 Domicilio professionale 1. L’avvocato deve avere un domicilio professionale nell’am- bito del circondario di competenza territoriale dell’ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale. Art. 10 Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso 1. Fermo in particolare quanto disposto dall’articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso l’Av- vocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi. 2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Av- vocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia. 3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conse- guito presso le scuole di specializzazione per le profes- sioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno. 4. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto. 5. In attuazione del presente decreto, l’attività di pratican- tato presso gli uffici giudiziari è disciplinata con regola- mento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie atti- vità, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l’ar- ticolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al de- creto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell’ufficio giudiziario redige una relazione sull’attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell’ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all’e- manazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto. 6. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui di- stretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando 257

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