Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
bligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la ge- stione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazio- nale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua. 4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professio- nali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore. 5. L’attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o conven- zione con altri soggetti. 6. Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale. 7 Resta ferma la normativa vigente sull’educazione conti- nua in medicina (ECM). Art. 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni diverse da quelle sanitarie 1 Presso i consigli dell’ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disci- plinari riguardanti gli iscritti all’albo. 2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professio- nali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell’or- dine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. 3. Ferma l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’or- dine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina terri- toriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consi- gli dell’ordine o collegio. L’elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell’ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell’ordine o collegio, pre- vio parere vincolante del ministro vigilante. 4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina terri- toriale sono svolte dal componente con maggiore anzia- nità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzia- nità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con minore anzianità anagrafica. 5. All’immediata sostituzione dei componenti che siano ve- nuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili. 6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell’ordine o collegio territoriale. 7. Presso i consigli nazionali dell’ordine o collegio che de- cidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono af- fidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all’entrata in vigore del presente decreto. 8. I consiglieri dei consigli nazionali dell’ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono eser- citare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che pre- cede, i consigli nazionali dell’ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante. 256
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