Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

fermo quanto disposto dall’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 7. L’interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’ac- cesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l’interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l’effettivo com- pletamento dell’intero periodo previsto. 8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deonto- logiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare. 9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un profes- sionista, può consistere altresì nella frequenza con pro- fitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmet- tono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. 10.Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vi- gore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta formativa e della rela- tiva scelta individuale; b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giu- dizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza. 11.Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell’ordine o collegio, dell’idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la di- sposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio. 12.Il consiglio dell’ordine o collegio presso il quale è com- piuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il su- peramento dell’esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio ter- ritoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2. 13.Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale. 14.Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tiro- cini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Art. 7 Formazione continua 1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della presta- zione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello svi- luppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della pro- pria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. 2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da asso- ciazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deli- berano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di ac- quisire il parere vincolante dello stesso. 3. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vi- gore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’ob- 255

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