Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamen- tate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. 2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve vio- lare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 co- stituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una vio- lazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145. Art. 5 Obbligo di assicurazione 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assi- curazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custo- dia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costi- tuisce illecito disciplinare. 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Art. 6 Tirocinio per l’accesso 1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata mas- sima di diciotto mesi. Resta ferma l’esclusione delle pro- fessioni sanitarie prevista dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell’ad- destramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l’e- sercizio e la gestione organizzativa della professione. 2. Presso il consiglio dell’ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professio- nale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l’ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l’accesso alla profes- sione regolamentata, ferme restando le altre disposi- zioni previste dall’ordinamento universitario. 3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo, è tenuto ad assi- curare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata auto- rizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l’attività professionale del richiedente e l’organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell’ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante. 4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con ti- tolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consi- glio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’i- struzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territo- riali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo prece- dente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica am- ministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Resta ferma l’esclusione delle pro- fessioni sanitarie prevista dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subor- dinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il lo- cale consiglio dell’ordine o collegio. 6. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, 254

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