Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Definizione e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente decreto: a) per «professione regolamentata» si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa dispo- sizione di legge o non riservate, il cui esercizio è con- sentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professio- nali o all’accertamento delle specifiche professionalità; b) per «professionista» si intende l’esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a). 2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamen- tate e ai relativi professionisti. Art. 2 Accesso ed esercizio dell’attività professionale 1. Ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all’articolo 33 della Co- stituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevo- cabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale. 2. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’au- tonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tec- nico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializza- zioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge. 3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del terri- torio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ra- gioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni sull’esercizio delle funzioni notarili. 4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio della profes- sione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti. Art. 3 Albo unico nazionale 1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni rego- lamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. 2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale. Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa 1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa 253 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (GU n.189 del 14-8-2012)
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