Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. è in ogni caso precluso l’utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valoriz- zazione dei medesimi beni, le cui procedure sono con- cluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all’articolo 34 del decreto legisla- tivo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consi- glio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all’articolo 314”. 12-bis. All’articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 lug- lio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: “In caso di” sono sostituite dalle seguenti: “Entro dieci giorni dalla” e le parole da: “can- cellate” fino a: “avvenuto pagamento” sono sostituite dalle seguenti: “integrate dalla comunicazione dell’av- venuto pagamento. La richiesta da parte dell’istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l’avve- nuto pagamento”; b) al comma 2, dopo le parole: “già registrate” sono inse- rite le seguenti: “e regolarizzate” e le parole da: “estinte” fino a: “presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente”. La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 200 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2012, n. 30) ha di- chiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2008, conver- tito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011”. OMISSIS TITOLO IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI OMISSIS Art. 20 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica italiana e sarà presentato alle Camere per la conver- sione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 agosto 2011 NAPOLITANO BERLUSCONI Presidente del Consiglio dei Ministri TREMONTI Ministro dell’economia edelle finanze Visto, il Guardasigilli: PALMA 252

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