Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
9. Il termine “restrizione”, ai sensi del comma 8, com- prende: a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno; b) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno sec- ondo l’autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l’offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l’esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all’intero territo- rio nazionale o ad una certa area geografica; c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area; d) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività econom- ica; e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche; f) la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune cate- gorie, di commercializzazione di taluni prodotti; g) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore; h) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la for- nitura di beni o servizi, indipendentemente dalla deter- minazione, diretta o indiretta, mediante l’applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale; i) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta. 10.Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. 11.Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall’abrogazione delle restrizioni dis- posta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclu- sione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di con- certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora: a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pub- blico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana; b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensa- bile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata; c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell’impresa. 11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all’articolo 6 del decreto leg- islativo 26 marzo 2010, n. 59. 12.All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi struttur- ali di finanza pubblica, e sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante ri- assegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da asseg- nare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa 251
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