Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
I corsi di studio dello stesso livello, comunque denomi- nati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qua- lificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all’art. 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi. 2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministe- riali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative. 3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all’art. 11, comma 8. 4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con de- creto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Mi- nistro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell’accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accade- mici dello stesso livello afferenti a più classi.». Note all’art. 44: – Si riporta il testo dell’art. 2041 del codice civile: «Art. 2041 (Azione generale di arricchimento). - Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento a inden- nizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patri- moniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a resti- tuirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.». Note all’art. 47: – Si riporta il testo dell’art. 4 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88: «Art. 4 (Esame per l’iscrizione nel registro). - 1. L’esame previsto dall’art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all’accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle pratica- mente, nelle materie che seguono: a) contabilità generale; b) contabilità analitica e di gestione; c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; d) controllo della contabilità e dei bilanci; e) diritto civile e commerciale; f) diritto fallimentare; g) diritto tributario; h) diritto del lavoro e della previdenza sociale; i) sistemi di informazione e informatica; l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria; m) matematica e statistica. 2. Per le materie elencate nelle lettere da e) a m), l’accer- tamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente è limitato a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci.». Note all’art. 49: – Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordina- mento e transitorie del codice di procedura penale): «Art. 1. - 1. È approvato il testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegato al presente decreto. 2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, appro- vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.». Note all’art. 51: – Si riporta il testo dell’art. 51 del codice di procedura ci- vile: «Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l’obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o com- mensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difen- sori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave ini- micizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha co- nosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, pro- curatore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’as- sociazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di con- venienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione ri- 247
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjMzNQ==