Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa). – Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «testo unico delle disposizioni legi- slative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).». Note all’art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale: «Art. 199 (Facoltà di astensione dei prossimi congiunti) - 1. I prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presen- tato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. 2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all’imputato da vincolo di adozione. Si appli- cano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniugale: a) a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso; b) al coniuge separato dell’imputato; c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matri- monio contratto con l’imputato.». «Art. 200 (Segreto pro- fessionale). - 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contra- stino con l’ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consu- lenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmaci- sti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre de- terminata dal segreto professionale. 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporresia infon- data, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professio- nale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le noti- zie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni». – Si riporta il testo dell’art. 249 del codice di procedura civile: «Art. 249 (Facoltà d’astensione). - Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni». Note all’art. 36: – Si riporta il testo del comma 95 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, (Misure urgenti per lo snelli- mento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di con- trollo). - 1 – 94 (Omissis). 95.L’ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio uni- versitario nazionale e le Commissioni parlamentari com- petenti, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri rela- tivi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì. Commi da 96 a 138 (Omissis)». Note all’art. 40: - Per il testo del comma 95 dell’art. 17 della citata legge 15 maggio 1997, n. 127, vedi note all’art. 36. Note all’art. 41: - Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’università e della ricerca scien- tifica e tecnologica): «Art. 4 (Classi di corsi di studio). - 1. 246
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