Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. Art. 585 (Versamento del prezzo). - L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’art. 576, e conse- gnare al cancelliere il documento comprovante l’avve- nuto versamento. Se l’immobile é stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versa- mento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risul- tare capienti. Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazion a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può ese- guire la trascrizione del decreto se non unitamente all’i- scrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata»; 32) all’art. 586, al primo comma, è aggiunto, infine, il se- guente periodo: «Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento»;33) gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai seguenti: «Art. 588 (Termine per l’istanza di assegnazione). - Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell’art. 589 per il caso in cui la vendita all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte. Art. 589 (Istanza di as- segnazione). - L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’art. 506 ed al prezzo determinato a norma dell’art. 568. Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’art. 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese. «Art. 590 (Provvedimento di asse- gnazione). - Se la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale congua- glio. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il de228 creto di trasferimento a norma dell’art. 586». Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). - Se non vi sono domande di assegna- zione o se non crede di accoglierle, il giudice dell’ese- cuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’art. 576 perché si proceda a nuovo incanto. In quest’ultimo caso il giudice può stabi- lire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pub- blicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condi- zioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere pro- poste offerte d’acquisto ai sensi dell’art. 571. Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell’art. 569. Commi 3-bis e 3-ter (Omissis). 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Commi da 4 a 4-terdecies (Omissis)». – Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca: «At- tuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abili- tazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.». – Si riporta il testo dell’art. 2409-bis del codice civile: «Art. 2409-bis (Controllo contabile). - Il controllo conta- bile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istitu- ito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell’attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commis- sione nazionale per le società e la borsa. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mer- cato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.». – La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: (Delega al Governo 245

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