Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del cre- ditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’art. 498 che non sono comparsi»; 27) gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 571 (Offerte d’acquisto). - Ognuno, tranne il debi- tore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pi- gnorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art. 579, ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiara- zione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall’offerente, l’offerta non può essere revocata prima di venti giorni. L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabi- lito ai sensi dell’art. 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’art. 568 o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordi- nanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’e- sterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi material- mente provvede al deposito, il nome del giudice dell’e- secuzione o del professionista delegato ai sensi dell’art. 591-bis e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare me- diante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti. «Art. 572 (Deliberazione sull’offerta). - Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se l’offerta è superiore al valore dell’immo- bile determinato a norma dell’art. 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz’altro accolta. Se l’offerta è infe- riore a tale valore, il giudice non può far luogo alla ven- dita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 569. Si ap- plicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577. «Art. 573 (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può di- sporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto»; 28) l’art. 575 è abrogato; 29) all’art. 576, primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti»; 30) l’art. 580 è sostituito dal seguente: «Art. 580 (Presta- zione della cauzione). - Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’art. 576. Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione»; 31) gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 584 (Offerte dopo l’incanto). - Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono ef- ficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto. Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all’art. 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell’art. 580. Il giudice, verifi- cata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere da’ pubblico avviso a norma dell’art. 570 e comunicazione all’aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma. Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in au- mento di cui ai commi precedenti e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cau- zione nella misura di cui al secondo comma. Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pro- nuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come 244
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