Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto»; 21) all’art. 560 sono apportate le seguenti modificazioni: 21.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)»; 21.2) al primo comma è anteposto il seguente: «I provve- dimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l’au- torizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest’ultimo caso l’ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l’aggiudicazione deve essere sentito l’aggiudicata- rio ai sensi dell’art. 485»; 21.3) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «Il giudice, con l’ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibi- lità»; 22) l’art. 563 è abrogato; 23) l’art. 564 è sostituito dal seguente: «Art. 564 (Facoltà dei creditori intervenuti). - I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti»; 24) agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: «nell’art. 563, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «nell’art. 564»; 25) l’art. 567 è sostituito dal seguente: «Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il termine di cui all’art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad al- legare allo stesso l’estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certifi- cato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ul- teriori centoventi giorni. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, il giudice dell’esecuzione, anche d’uf- ficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativa- mente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignora- mento. Si applica l’art. 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati»; 26) l’art. 569 è sostituito dal seguente: «Art. 569 (Provvedi- mento per l’autorizzazione della vendita). - A seguito dell’istanza di cui all’art. 567 il giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’art. 567, nomina l’esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’art. 498 che non siano inter- venuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di novanta giorni. All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale pos- sono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offe- renti di cui all’art. 573 e provvede ai sensi dell’art. 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’art. 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsi- asi altra ragione. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza. 243

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