Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

zione delle controversie). - Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra credi- tore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari ac- certamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, secondo comma. Il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata»; 10) all’art. 524, secondo comma, le parole: «nell’art. 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell’art. 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell’art. 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell’art. 525»; 11) all’art. 525 sono apportate le seguenti modificazioni: 11.1) il primo comma è abrogato; 11.2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’art. 518, non superi 20.000 euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’art. 529»; 12) all’art. 526, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell’articolo precedente» sono sostitu- ite dalle seguenti: «a norma dell’art. 525»; 13) l’art. 527 è abrogato; 14) all’art. 528, il primo comma è sostituito dal seguente: «I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’art. 525, ma prima del provvedi- mento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza»; 15) all’art. 530, quinto comma, le parole: «terzo comma», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «se- condo comma»; 16) all’art. 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pi- gnorate devono essere affidate all’istituto vendite giu- diziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affin- ché proceda alla vendita in qualità di commissionario. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stima- tore dotato di specifica preparazione tecnica e commer- ciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere ese- guita, e può imporre al commissionario una cauzione»; 17) l’art. 534-bis è sostituito dal seguente: «Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice, con il provvedimento di cui all’art. 530, può, sentiti gli in- teressati, delegare all’istituto di cui al primo comma dell’art. 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’art. 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione»; 18) all’art. 546 sono apportate le seguenti modificazioni: 18.1) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le se- guenti: «e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della meta»; 18.2) è aggiunto, infine, il seguente comma: «Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignora- menti a norma dell’art. 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza»; 19) all’art. 557, secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»; 20) all’art. 559 sono apportate le seguenti modificazioni: 20.1) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente pe- riodo: «Il giudice provvede a nominare una persona di- versa quando l’immobile non sia occupato dal debitore»; 20.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosser- vanza degli obblighi su di lui incombenti. Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’art. 534. 242

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