Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quaran- tacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto»; 4.2) nel terzo comma, dopo le parole: «sia inserito» sono inserite le seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto»; 5) l’art. 492 è sostituito dal seguente: «Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiun- zione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi. Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’ele- zione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. L’ufficiale giudiziario, quando constata che i beni as- soggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell’art. 388, terzo comma, del codice penale. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all’art. 499, terzo comma. In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richie- sta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui con- fronti procedere a pignoramento, deve indicare distinta- mente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione. L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’as- sistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto neces- sario. Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo ese- cutivo, il presidente del tribunale competente per l’e- secuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista nell’art. 488, secondo comma»; 6) all’art. 495 sono apportate le seguenti modificazioni: 6.1) al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»; 6.2) al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle se- guenti: «diciotto mesi»; 7) all’art. 499 sono apportate le seguenti modificazioni: 7.1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Possono in- tervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno»; 7.2) è aggiunto, infine, il seguente comma: «Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore util- mente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignora- mento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i cre- ditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione»; 8) all’art. 510, secondo comma, sono aggiunte, infine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo»; 9) l’art. 512 è sostituito dal seguente: «Art. 512 (Risolu- 241

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