Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

noscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procura- tore è valutabile ai sensi del secondo comma dell’art. 116. Nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventual- mente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiari- menti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda ri- convenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per proporre le ecce- zioni che sono conseguenza delle domande e delle ec- cezioni medesime, e per l’indicazione di prova contraria. Salva l’applicazione dell’art. 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pro- nunziata fuori dell’udienza entro un termine non supe- riore a trenta giorni, fissando l’udienza di cui all’art. 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L’ordinanza di cui al sesto comma è comunicata acura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche re- golamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmis- sione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti. «Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). – Nell’udienza fissata con l’ordinanza prevista dal sesto comma dell’art. 183, il giudice istruttore procede all’as- sunzione dei mezzi di prova ammessi. Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l’ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi»; d) all’art. 250, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, con- cernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccoman- data deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’av- viso di ricevimento.»; e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni: 1) l’art. 474 è sostituito dal seguente: «Art. 474 (Titolo ese- cutivo). - L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa effica- cia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute. L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma»; 2) all’art. 476, quarto comma, le parole: «non superiore a 5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a 5.000»; 3) all’art. 479, secondo comma, le parole da: «ma se esso» fino a: «a norma dell’art. 170» sono soppresse; 4) all’art. 490 sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso 240

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