Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso posi- tivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accerta- menti e le attività compiute. Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività com- piute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revo- care gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinan- done i poteri e la durata. L’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli ammi- nistratori e i sindaci. Si applica l’ultimo comma dell’art. 2393. Prima della scadenza del suo incarico l’ammini- stratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha no- minato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua am- missione ad una procedura concorsuale. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sor- veglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l’ispezione sono a carico della società.». – Si riporta il testo dei commi 3 e 3-quater dell’art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni ur- genti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: «Art. 2 (Di- sposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché in materia di libere professioni, di cartola- rizzazione dei crediti e relative alla CONSOB). - 1 - 2-bis. (Omissis). 3. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 133 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L’av- viso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei docu- menti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso.»; b) all’art. 134 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L’av- viso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei docu- menti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso.»; b-bis) all’art. 164, ultimo comma, la parola: «ultimo» è sosti- tuita dalla seguente: «secondo»; b-ter) all’art. 167, secondo comma, dopo le parole: «le eventuali domande riconvenzionali» sono inserite le se- guenti: «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio»; c) all’art. 176, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la tra- smissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Al tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.»; c-bis) l’art. 180 è sostituito dal seguente: «Art. 180 (Forma di trattazione). - La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale»; c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). - All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando oc- corre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’art. 102, secondo comma, dall’art. 164, secondo, terzo e quinto comma, dall’art. 167, secondo e terzo comma, dall’art. 182 e dall’art. 291, primo comma. Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l’udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata compari- zione senza giustificato motivo costituisce comporta- mento valutabile ai sensi del secondo comma dell’art. 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procu- ratore generale o speciale, il quale deve essere a co- 239

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