Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

costituiscono requisiti di ammissione all’esame di Stato, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173; c) l’istituzione di due sezioni dell’Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b); d) l’ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con at- tribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell’altra sezione. È consentita l’attribuzione di nuove compe- tenze agli iscritti nella sezione dell’Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri albi. Sono fatte salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione; e) le prove degli esami di Stato per l’iscrizione alle sezioni dell’Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tiroci- nio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell’esame di Stato all’esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e ordini locali; f) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nella sezione dell’Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di «ragioniere commercialista», con speci- fica distinta indicazione, per ciascuno, dell’anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell’ordine o collegio di provenienza; g) la protezione dei titoli professionali di «dottore commer- cialista», di «ragioniere commercialista » e di «esperto contabile», nonché del termine abbreviato di «commer- cialista», utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici; h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli at- tuali organismi dirigenti di cui all’art. 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri; i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le pro- cedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti conta- bili, definendo altresì l’ambito territoriale degli ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.». «Art. 6. - 1. Nell’esercizio della delega di cui all’art. 2, il Go- verno disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 di- cembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge; b) prevedere la facoltà per i consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti deca- dranno comunque alla data di cui alla lettera a).». NOTE ALL’ART. 1: – Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 reca: «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tri- butaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413». - Si riporta il testo dell’art. 2409 del codice civile: «Art. 2409 (De- nunzia al tribunale). - Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società con- trollate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale pos- sono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l’i- spezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla pre- stazione di una cauzione. Il provvedimento è reclama- bile. Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di 238

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMzNQ==