Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
tendono riferiti, nell’ambito delle rispettive competenze, ai Consigli territoriali e nazionale dei dottori commercia- listi e ai Consigli territoriali e nazionali dei ragionieri e periti commerciali. Art. 79 Copertura finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 2005 CIAMPI BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASTELLI, Ministro della giustizia MORATTI, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Visto, il Guardasigilli: CASTELLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato re- datto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’ema- nazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE ALLE PREMESSE: – Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione: «Art. 76. - L’esercizio della funzione legislativa non può es- sere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unita’ nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati interna- zionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica». – Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 (Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili): «Art. 2. - 1. All’unificazione di cui all’art. 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con de- creto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’i- struzione, dell’università e della ricerca, sentiti i Consi- gli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’e- spressione dei pareri da parte delle commissioni parla- mentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato». «Art. 3. - 1. Con il decreto legislativo di cui all’art. 2 sono definiti: a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei principi di propor- zionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati speciali- stici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l’elettorato passivo per la nomina del presidente; b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché i titoli regolati dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che 237
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