Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
Art. 73 Azione disciplinare per fatti commessi anteriormente alla istituzione dei nuovi Ordini 1. Il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è competente a procedere disci- plinarmente nei confronti dei propri iscritti per fatti da essi commessi fino al 31 dicembre 2007, fatte salve le norme in materia di prescrizione. Art. 74 Proroga degli organi elettivi 1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i Consigli na- zionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di’ entrata in vigore del presente decreto. 2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso, gli or- gani eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2007. Art. 75 Commissione ministeriale 1. Presso il Ministero della giustizia è costituita una com- missione composta di sette membri nominati con de- creto del Ministro della giustizia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e, tra questi, il presidente del Con- siglio nazionale che assume le funzioni di vicepresidente della commissione. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, tra i quali il presidente del Consiglio nazionale. 2. Presiede la commissione un magistrato, con qualifica noninferiore a quella di magistrato di appello, designato dal Ministro della giustizia. 3. La commissione esercita le funzioni ad essa assegnate dal presente decreto, vigila sul corretto svolgimento delle procedure di unificazione degli albi e coadiuva il Ministro della giustizia per le determinazioni neces- sarie ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto. 4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono stabiliti e ripartiti in misura paritaria, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio na- zionale dei ragionieri e periti commerciali, che provve- dono congiuntamente a fornire il personale ed i mezzi dell’ufficio di segretariato. Art. 76 Abrogazioni 1. Sono abrogati i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e 27 ottobre 1953, n. 1068. Art. 77 Notificazioni e comunicazioni 1. Le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera raccoman- data con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica con firma digitale e avviso di ricevimento. Le comunica- zioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica con firma digitale. Art. 78 Disposizioni di coordinamento 1 A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti” o ai “dottori com- mercialisti”, nonché i richiami agli “iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali” o ai “ragionieri e periti commerciali” contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si inten- dono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami ai “dottori commercialisti o esperti contabili contenuti nelle dispo- sizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo. 3. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai “dottori commer- cialisti o esperti contabili” contenuti nelle disposizioni vi- genti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti negli Albi dei “dottori commercialisti” ed agli iscritti negli Albi dei “ragionieri e periti commerciali”. 4. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai Consigli locali e nazionali “dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili” contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si in- 236
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjMzNQ==