Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

merciali, vengono iscritti nella Sezione B del registro dei tirocinanti istituito presso ciascun Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell’articolo 36, se in possesso di: a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economi- che; b) diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata triennale, secondo l’or- dinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 3. Nei casi di cui al comma 2, il periodo di tirocinio già ef- fettuato sotto la vigenza del precedente ordinamento è, ad ogni effetto, computato ai fini del completamento del tirocinio medesimo. 4. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previ- sto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a so- stenere l’esame di Stato per l’abilitazione professionale per l’accesso alla Sezione A dell’Albo, purché siano in possesso di: a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia, ov- vero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali; b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attua- zione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previ- sto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a so- stenere l’esame di Stato per l’abilitazione professionale per l’accesso alla Sezione B dell’Albo, purché siano in possesso di: a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economi- che; b) diploma universitario, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, secondo l’or- dinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 17, comma 95. della legge 15 maggio 1997, n. 127. 6. Fino al 31 dicembre 2007 coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell’econo- mia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree spe- cialistiche in scienze economico-aziendali, ed hanno compiuto il prescritto periodo di pratica professionale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per l’ac- cesso alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, disciplinati rispettiva- mente con decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 ottobre 1996, n. 654, e 8 ottobre 1996, n. 622. Art. 72 Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini 1. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e presso i Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali vengono rias- sunti d’ufficio dal Consiglio dell’ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso cui l’incolpato risulterà essere iscritto a seguito della unificazione dei due Albi professionali. 2. Il Consiglio che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento; potrà riesaminare integralmente i fatti ed è tenuto, in ogni caso, a sentire l’incolpato prima della comminazione della sanzione. 3. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicem- bre 2007, risultano essere pendenti presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e presso il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali vengono ri- assunti d’ufficio dal Consiglio nazionale dei dottori com- mercialisti e degli esperti contabili. 4. Il Consiglio nazionale che riceverà gli atti sarà è tenuto a proseguire nel procedimento e potrà riesaminare inte- gralmente i fatti. 235

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