Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
per il restante periodo transitorio. 17.Nel periodo transitorio, l’insediamento del Consiglio nazionale avviene a data fissa il 1° gennaio 2008 ed il 1° gennaio 2013. 18.Per la seconda elezione, una lista per l’elezione dei componenti il Consiglio nazionale con il titolo di dottore commercialista ed una lista per l’elezione dei compo- nenti il Consiglio nazionale con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le liste è dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse. 19.In caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata. 20.Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercia- lista che avranno conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni ed applicate, in caso di liste collegate, le procedure di cui al comma 19, verrà attribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio na- zionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 21.Per la seconda elezione si applicano altresì i commi 4 e 5, intendendosi che le distinte liste riguardano rispetti- vamente gli iscritti con il titolo di dottore commercialista e gli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista. Art. 69 Cariche elettive del Consiglio nazionale 1. Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti diretta- mente secondo le disposizioni dell’articolo 68, il Consi- glio nazionale elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere. 2. Il vicepresidente, per l’ordinaria amministrazione, sosti- tuisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo. 3. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, di- missione, morte od altro definitivo impedimento com- portano lo scioglimento di diritto dell’intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti, seguendo l’ordine delle rispettive liste. 4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale. 5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automatica- mente; in caso di scioglimento, si provvede all’elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 68. 6. In caso di scioglimento del Consiglio nazionale, quello neoeletto resterà in carica fino alla scadenza del man- dato del Consiglio nazionale disciolto. Art. 70 Insediamento dei nuovi organi direttivi locali e nazio- nali 1. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperi contabili si inse- diano ed esercitano le rispettive attribuzioni a partire dal 1° gennaio 2008. Art. 71 Conseguenze dell’unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti 1. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, ven- gono iscritti nella Sezione A del registro dei tirocinanti, istituito presso ciascun Ordine territoriale ai sensi dell’ar- ticolo 36, se in possesso di: a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia, ov- vero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali; b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ov- vero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attua- zione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti com- 234
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