Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

cialisti con titolo professionale di dottore commerciali- sta contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall’indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante au- mentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle pro- porzioni di cui all’articolo 67. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno quattro regioni dell’I- talia settentrionale (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), quattro regioni dell’Italia centrale (Emilia-Roma- gna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e quattro regioni dell’Italia meridionale e insulare (Campania, Pu- glia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), con il limite massimo di due candidati per regione. 5. Per la prima elezione dei componenti del Consiglio na- zionale provenienti dal previgente Albo dei ragionieri e periti commerciali, la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commer- cialisti con titolo professionale di ragioniere commercia- lista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall’indicazione del vicepresidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzioni di cui all’articolo 67. Ciascuna lista, dovrà es- sere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno due regioni dell’I- talia settentrionale (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), due regioni dell’Italia centrale (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e due regioni dell’Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Mo- lise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). 6. Ai fini dell’applicazione della previsione di cui all’articolo 25, comma 4, nel periodo transitorio rileva l’espleta- mento di precedenti mandati in seno agli organi rappre- sentativi territoriali o nazionali cessati. 7. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia, che verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni. La violazione delle predette disposizioni comporta esclusione dalla procedura eletto- rale. 8. Per la prima elezione del Consiglio nazionale, la presen- tazione delle candidature sarà fatta sulla base di liste distinte per l’elezione dei consiglieri dottori commercia- listi e dei consiglieri ragionieri commercialisti, eventual- mente fra loro collegate a soli fini programmatici. 9. Nel medesimo giorno, ciascun Consiglio dell’ordine esprime un voto per una lista di candidati provenienti dall’Ordine dei dottori commercialisti ed un voto per una lista di candidati provenienti dall’Ordine dei ragionieri e periti commerciali. È consentito votare per i candidati di una sola lista. 10.Ai fini dell’espressione dei voti di cui al comma 9 i com- ponenti il Consiglio dell’Ordine provenienti dal previ- gente Albo dei dottori commercialisti votano per liste di professionisti provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti e i componenti il Consiglio dell’ordine provenienti dal previgente Albo dei ragionieri votano per liste di professionisti provenienti dal previgente Albo dei ragionieri. 11.Ai fini dell’attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio dell’Ordine spetta: un voto per ogni cento iscritti o fra- zione di cento fino a duecento iscritti; un voto ogni due- cento iscritti fino a seicento iscritti; un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. 12.Sono eleggibili i professionisti che siano iscritti nell’Albo da almeno dieci anni. 13.Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, tra- smettendo la relativa delibera entro il secondo giorno non festivo successivo alla data della seduta, indicando il numero degli iscritti negli Albi ai fini di cui al comma 10, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell’Albo, la data di nascita e l’indirizzo dei candidati delle liste desi- gnate, ad una commissione nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la pre- siede, e da due professionisti. 14.La commissione di cui al comma 13, verificata l’osser- vanza delle norme di legge, proclama eletti i candidati della lista di professionisti provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti e i candidati della lista di professionisti provenienti dal previgente Albo dei ragio- nieri che, al termine delle votazioni hanno ottenuto più voti, attribuendo la rispettiva quota di seggi nel Consi- glio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 15.I risultati delle operazioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. 16.Il Consiglio dura in carica cinque anni per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, e quattro anni 233

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