Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
dell’Ordine con il titolo di dottore commercialista ed una lista per l’elezione dei componenti i Consigli dell’Ordine con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le liste è dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste, e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse. 5. In caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata. 6. Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercia- lista che avranno conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni ed applicate, in caso di liste collegate, le procedure di cui al comma 5, verrà at- tribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio dell’Or- dine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 7. Gli iscritti nella Sezione Esperti contabili dell’Albo non sono convocati con l’avviso di cui al comma 6 qualora il loro numero non sia sufficiente ai fini dell’elezione di al- meno un componente del Consiglio dell’Ordine secondo il criterio di proporzionalità di cui all’articolo 9, comma 1, o qualora non vi sia alcun iscritto eleggibile ai sensi dell’articolo 9, comma 5. 8. Le liste delle candidature per l’elezione dei consiglieri esperti contabili avranno un numero di candidati pari a quello ad essi riservato ai sensi dell’articolo 9, aumen- tato di tre. Art. 66 Cariche elettive del Consiglio dell’Ordine 1. Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti diret- tamente dalle rispettive assemblee, ciascun Consiglio elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere. 2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 10. Art. 67 Composizione del Consiglio nazionale 1. I membri del Consiglio nazionale sono eletti, in numero di ventuno, dai Consigli degli Ordini territoriali. La mag- gioranza dei componenti dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti. 2. Per la prima elezione del periodo transitorio che darà luogo all’elezione del Consiglio nazionale per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, le quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli ordini dei dottori commercialisti e dai collegi dei ragionieri e periti commerciali sono determinate dal Ministro della giustizia, coadiuvato dalla commissione di cui all’articolo 75, e sono calcolate in misura propor- zionale agli iscritti nei rispettivi Albi dei dottori com- mercialisti e dei ragionieri alla data di indizione delle relative operazioni elettorali, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 24 febbraio 2005, n. 34. 3. Per il restante periodo transitorio, della durata di quat- tro anni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, la determinazione del numero di membri riservati rispetti- vamente ai dottori commercialisti ed ai ragionieri com- mercialisti sarà effettuata dal presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine, all’atto della fissazione della data di svolgimento delle elezioni presso i Consigli territoriali dell’Ordine, in misura direttamente proporzionale al nu- mero degli iscritti con il titolo di dottore commer- cialista, e degli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1. Art. 68 Elezione del Consiglio nazionale 1. A seguito della prima elezione dei Consigli locali dell’Or- dine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, svolte ai sensi e per gli effetti degli articoli precedenti, il Ministro della giustizia determina la data per la convo- cazione dei Consigli dell’Ordine ai fini dell’elezione del Consiglio nazionale, la quale non può essere comunque successiva alla data del 30 novembre 2007. 2. Il Presidente di ciascun Consiglio dell’Ordine neoeletto convoca il Consiglio nel giorno determinato ai sensi deI comma 1 3. Fino al termine del periodo transitorio di nove anni, a partire dalla data di cui all’articolo 58, comma 1, si ap- plicano le seguenti procedure elettorali. 4. Per la prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti, la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commer- 232
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