Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
hanno la residenza od il domicilio professionale nell’am- bito territoriale di competenza, con le stesse modalità previste per il trasferimento delle posizioni individuali provenienti dai precedenti Ordini e Collegi. 3. Eventuali controversie sono rimesse alla determinazione del Ministro della giustizia, che si avvarrà della Commis- sione di cui all’articolo 75. 4. Coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragio- nieri e periti commerciali vengono iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo di cui all’articolo 34, conser- vando rispettivamente l’anzianità della precedente iscri- zione. 5. L’iscrizione avviene con l’indicazione, relativamente a ciascun professionista, di tutti i contenuti previsti dal comma 6 dell’articolo 34. 6. Agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell’Albo dei dot- tori commercialisti spetta il titolo di “dottore commercia- lista”. Agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell’Albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di “ragio- niere commercialista”. 7. Ove un professionista risulti iscritto in entrambi gli albi di cui al comma 6, egli verrà iscritto nell’Albo unico con la indicazione di entrambi i titoli professionali. 8. Coloro che sono iscritti contestualmente negli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commer- ciali dovranno esercitare, ai fini dell’elettorato attivo e passivo, il diritto di opzione ad eleggere o ad essere eletti tra i dottori commercialisti o tra i ragionieri com- mercialisti. Tale opzione dovrà essere esercitata entro la data del 31 dicembre 2006 e comunicata alla com- missione di cui all’articolo 75 ed ha valore per tutto il periodo transitorio. Gli iscritti che non avranno esercitato l’opzione verranno inseriti nelle liste elettorali dell’Albo nel quale hanno maturato una maggiore anzianità. Art. 62 Diritti quesiti 1. Possono fare domanda di iscrizione nella Sezione A Commercialisti dell’Albo coloro che, alla data del 31 di- cembre 2007, abbiano conseguito l’abilitazione profes- sionale in conformità al previgente ordinamento della professione di dottore commercialista e che alla mede- sima data non risultino iscritti nell’Albo. 2. Possono fare domanda di iscrizione nella sezione A Commercialisti coloro che, alla data del 3 1 dicembre 2007, abbiano conseguito l’abilitazione professionale in conformità a quanto prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, e dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 622, e che, alla medesima data, non risultino iscritti nell’Albo. Art. 63 Composizione dei Consigli dell’Ordine 1. Nel periodo transitorio la maggioranza dei componenti dei Consigli dell’Ordine dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili. 2. Nel periodo transitorio, per la prima elezione dei consigli territoriali, in carica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, le quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli Ordini dei dottori commercialisti e dai collegi dei ragionieri e periti commerciali sono de- terminate dal Ministro della giustizia, coadiuvato dalla commissione di cui all’articolo 75, e sono calcolate in mi- sura proporzionale agli iscritti nei rispettivi Albi dei dot- tori commercialisti e dei ragionieri alla data di indizione delle relative operazioni elettorali, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 24 febbraio 2005, n. 34. 3. Per il restante periodo transitorio, della durata di quattro anni a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, la determinazione del numero di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti, ai ragionieri commercialisti ed agli esperti contabili sarà effettuata dal presidente del Consiglio dell’Ordine, all’atto della fissazione della data di svolgimento delle elezioni, in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo di dottore commercialista, degli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista e degli iscritti nella Sezione B Esperti contabili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1. Art. 64 Prima elezione dei Consigli dell’Ordine 1. Al fine di provvedere all’elezione dei componenti il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli 230
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjMzNQ==