Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 58 Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti 1. A fare data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti, già istituiti in un circondario di tribu- nale a norma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali, già istituiti nel me- desimo circondario di tribunale a norma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l’Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 2. Qualora in un circondario di tribunale sia costituito solo l’Ordine dei dottori commercialisti ovvero solo il collegio dei ragionieri e periti commerciali, tale ente è soppresso. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decor- rere dalla medesima data, l’Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Art. 59 Istituzione del Consiglio nazionale e soppressione di quelli preesistenti 1. A fare data dal l° gennaio 2008, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, già istituito a norma del de- creto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, già istituito a norma del decreto del Presi- dente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. A decorrere dalla medesima data, è istituito l’ente pubblico non economico denominato Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti con- tabili. Art. 60 Successione nei rapporti giuridici e nella titolarità delle pubbliche funzioni 1. A fare data dal gennaio 2008, gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituiti ai sensi dell’articolo 58, succedono in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai soppressi Ordini dei dottori com- mercialisti ed ai collegi dei ragionieri e periti commer- ciali con sede nel medesimo circondario di tribunale. 2. A partire dalla medesima data di cui al comma 1, il Con- siglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili succede in tutte le situazioni giuridiche sogget- tive e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commer- ciali. 3. La successione nei processi non ne determina la interru- zione. 4. La successione nei rapporti giuridici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comprende anche i rapporti di lavoro del personale dipendente dai soppressi Consigli nazionali, nonché di quello dipendente dai soppressi Ordini e collegi territoriali. Tali dipendenti mantengono il proprio stato giuridico ed economico, compresa la po- sizione previdenziale ed assistenziale. 5. Tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli degli Ordini e dei collegi, alla data di cui al comma 1, ivi compresi quelli aventi ad oggetto l’iscrizione e la can- cellazione dall’Albo, il trasferimento del professionista o l’esercizio nei suoi confronti della potestà disciplinare, così come ogni altro affare relativo allo stato giuridico ed economico degli iscritti, proseguono in capo ai nuovi enti che ne assumono la titolarità. 6. Tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli nazio- nali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali alla data di cui al comma 1 proseguono in capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Art. 61 Costituzione dell’Albo unico 1. I Consigli locali dei neoistituiti Ordini provvedono, non oltre il 28 febbraio 2008, alla costituzione dell’Albo unico sulla base dei criteri di cui all’articolo 58. 2. Nei casi in cui l’ambito territoriale del nuovo ordine differi- sca da quello di uno od entrambi gli enti cessanti, il Con- siglio dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili provvederà alla iscrizione dei dottori commer- cialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili che 229

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