Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
Art. 51 Astensione e ricusazione 1. I membri del Consiglio che procede ad un’azione disci- plinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell’articolo 51 del codice di proce- dura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. 2. Sull’astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio. 3. Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della corte d’appello. Se i componenti che hanno chiesto l’astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest’ul- timo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio presso la sede della corte d’appello viciniore, stabilita dal Con- siglio nazionale. 4. Il Consiglio competente ai sensi del comma 3, se auto- rizza l’astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell’Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecu- zione del procedimento. Art. 52 Sanzioni disciplinari 1. Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio dell’Ordine competente può irrogare le seguenti san- zioni: a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo, b) la sospensione dall’esercizio professionale per un pe- riodo di tempo non superiore ai due anni, c) la radiazione dall’Albo. Art. 53 Sospensione cautelare 1. La sospensione cautelare può essere disposta, in rela- zione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni. 2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sen- tenza definitiva con cui si è applicata l’interdizione dalla professione o dai pubblici uffici. 3. L’incolpato deve essere sentito prima della deliberazione. Art. 54 Sospensione per morosità 1. Il Consiglio dell’Ordine, osservate le forme del proce- dimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi pre- visti dall’articolo 12, comma 1, lettera p), o dall’articolo 29. comma 1, lettera h). 2. La sospensione è revocata con provvedimento del presi- dente del Consiglio dell’Ordine quando l’iscritto dimo- stri di aver pagato le somme dovute. Art. 55 Impugnazioni 1. Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53. dal Consiglio dell’Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte dell’in- teressato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione. 2. Il Consiglio nazionale può sospendere l’efficacia dei provvedimenti. 3. Il Consiglio nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave. Art. 56 Prescrizione dell’azione disciplinare 1. L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal com- pimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare. Art. 57 Riammissione dei radiati 1. II professionista radiato dall’Albo o dall’elenco può es- sere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve ri- sultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, con- dotta irreprensibile. 228
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