Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

Art. 48 Rapporti tra Ordine professionale ed università 1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Consiglio nazionale promuovono, anche con ap- posita convenzione e con l’istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra facoltà ed Ordini professionali. CAPO V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Art. 49 Esercizio dell’azione disciplinare 1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell’Albo è volto ad accertare la sussistenza della re- sponsabilità disciplinare dell’incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comun- que ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al cor- retto esercizio della professione. 2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio. 3. II procedimento è regolato dal presente capo, nonché dalle norme adottate dal Consiglio nazionale col rego- lamento di cui all’articolo 29, comma 1, lettera c). Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile. 4. L’azione disciplinare è esercitata dal Consiglio dell’Or- dine nel cui Albo il professionista è iscritto. 5. Se l’azione è promossa avverso un membro del Consi- glio dell’Ordine, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio dell’Ordine ove ha sede la corte di appello territorialmente competente. 6. Nel caso in cui è promossa l’azione disciplinare nei con- fronti dei componenti del Consiglio dell’Ordine istituito presso la sede di corte di appello, è competente il Consi- glio dell’Ordine ove ha sede la corte di appello più vicina, determinata dal Consiglio nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Art. 50 Procedimento disciplinare 1. Le modalità di svolgimento del procedimento discipli- nare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale adottato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera c), sulla base dei principi espressi nei commi se- guenti. 2. Il procedimento ha inizio d’ufficio o su richiesta del pub- blico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati. 3. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano pro- vate la inosservanza dei doveri professionali e la inten- zionalità della condotta, anche se omissiva. 4. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e disci- pline. 5. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di ir- rogazione dell’eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi. 6. Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale oc- compromettano l’immagine e la dignità della categoria. 7. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con l’assegnazione di un termine non infe- riore a dieci giorni per essere sentito. L’incolpato cha facoltà di presentare documenti e memorie difensive. 8 L’autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di un iscritto. 9. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all’interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ed al Ministero della giustizia. 10.Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso. 227

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMzNQ==