Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
tratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali. 3. Il Consiglio dell’Ordine territoriale verifica l’effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del ti- rocinante o colloqui con questi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 42, comma 2. Art. 45 Esame di abilitazione 1. Con ordinanza del Ministero dell’istruzione, dell’uni- versità e della ricerca vengono indette ogni anno due sessioni di esame di abilitazione all’esercizio della pro- fessione. In ciascuna sessione si svolgono esami distinti per l’accesso alle Sezioni A e B dell’Albo. 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 42, comma 3, lettera b), coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l’iscrizione alla Sezione B dell’Albo. 3. Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per ac- cedere alla Sezione B non possono partecipare all’esame per l’iscrizione alla Sezione A dell’Albo. Art. 46. Prove d’esame per l’iscrizione nella Sezione A dell’Albo 1. L’esame di Stato per l’iscrizione nella Sezione A dell’Albo è articolato nelle seguenti prove: a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all’accertamento delle conoscenze teoriche del candi- dato e della sua capacità di applicarle praticamente; b) una prova orale diretta all’accertamento delle cono- scenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: infor- matica, sistemi informativi, economia politica, matema- tica e statistica, legislazione e deontologia professionale. 2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in: a) una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragio- neria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale; b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, di- ritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto proces- suale civile; c) una prova a contenuto pratico, costituita da un’esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al con- tenzioso tributario. 3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali pro- vengono dalla Sezione B dell’Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all’articolo 43. Art. 47 Prove d’esame per l’iscrizione nella Sezione B dell’Albo 1. L’esame di Stato per l’iscrizione nella Sezione B dell’Albo è articolato nelle seguenti prove: a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all’accertamento delle conoscenze teoriche del candi- dato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva n. 84/253/CEE del Con- siglio, del 10 aprile 1984, e dall’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; b) una prova orale, avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, non- ché aspetti di legislazione e deontologia professionale. 2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in: a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie: conta- bilità generale, contabilità analitica e di gestione, disci- plina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci; b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, economia po- litica ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica; c) una prova a contenuto pratico, costituita da un’esercita- zione sulle materie previste per la prima prova scritta. 3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all’articolo 43. 226
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