Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

2. Presso ciascun Ordine territoriale è istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell’Ordine medesimo, sulle cui iscrizioni e cancellazioni delibera il Consiglio dell’Ordine. 3. Il registro di cui al comma 2 è diviso in due Sezioni, de- nominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell’Albo, previo supe- ramento dell’esame di abilitazione di cui all’articolo 45. 4. Possono chiedere l’iscrizione nelle Sezioni tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili del regi- stro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica della classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia, ov- vero della classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rila- sciate dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. Possono chiedere l’iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea della classe 17, classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale, ovvero della classe 28, classe delle lauree in scienze economiche. Art. 41 Valore delle classi di laurea 1. I decreti ministeriali che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’univer- sità e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, introducono modifiche alle classi di laurea e di laurea specialistica, definiscono la relativa corrispondenza con i titoli previsti dall’articolo 36, commi 3 e 4, quali requisiti di ammis- sione agli esami di Stato. Art. 42 Tirocinio 1. Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto presso un professionista iscritto nell’albo da almeno cinque anni. 2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio re- golamento i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme della vigilanza dei Con- sigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professioni- sta e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di parti- colare gravità relativamente all’assunzione di tirocinanti da parte del professionista. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 vengono altresì determinate: a) le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato membro dell’Unione europea, con il limite massimo di un semestre, unico ed ininterrotto, presso un soggetto abilitato all’esercizio di professioni equi- parate, ai sensi della normativa vigente in tema di ri- conoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile; b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l’accesso alla Sezione B Esperti contabili dell’Albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l’accesso alla Sezione A Com- mercialisti. In ogni caso, per l’ammissione all’esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa. Art. 43 Integrazione del tirocinio negli studi universitari 1. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di lau- rea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte. 2. Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell’Or- dine territoriale e le università sono definiti da appositi accordi, nell’ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Consiglio nazionale. Art. 44 Svolgimento del tirocinio professionale 1. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull’attività del tirocinante. al fine di verificare che questa sia volta all’apprendimento delle tecniche profes- sionali ed all’acquisizione di esperienze applicative. 2. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 2041 del codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul con- 225

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