Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lau- ree specialistiche (magistrale) in scienza dell’economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico-aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; b) avere superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’e- sercizio della professione di dottore commercialista, se- condo le norme vigenti all’epoca in cui l’esame è stato sostenuto. 4. Per l’iscrizione alla Sezione B Esperti con- tabili è altresì necessario: a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in scienze economiche (28); b) avere superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’e- sercizio della professione, secondo le norme ad esso relative. 4bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professio- nale ai sensi del titolo III del decreto legislativo 9 no- vembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo2. Art. 37 Domanda di iscrizione nell’Albo o nell’elenco speciale dei non esercenti 1. La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell’Albo o dell’elenco speciale è presentata al Consiglio dell’Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio pro- fessionale e deve essere corredata dei documenti com- provanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo. 2. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente. 3. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda. 4. La deliberazione è motivata ed è notificata, entro quin- dici giorni, all’interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine locale. Contro di essa l’interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. 5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. 6. Al procedimento per l’iscrizione nell’Albo si applica l’ar- ticolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attua- zione della direttiva 2006/123/CE3. 2 Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 55, D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59 3 Comma così sostituito dal comma 2 dell’art. 55, D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 Art. 38 Trasferimento 1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domi- cilio professionale può chiedere il trasferimento dell’i- scrizione nell’albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale. 2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l’anzianità che aveva nell’Albo di prove- nienza. 3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione. 4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell’articolo 37. Art. 39 Titoli professionali 1. Salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, agli iscritti nella Sezione A Commercialisti spetta il titolo pro- fessionale di “dottore commercialista”, agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili spetta il titolo professionale di “esperto contabile”. 2. Il termine “commercialista” può essere utilizzato solo dagli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo, con la completa indicazione del titolo professionale pos- seduto. Sezione II Formazione ed accesso alla professione Art. 40 Abilitazione professionale 1. L’abilitazione all’esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell’esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale. 224
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjMzNQ==