Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

5. Il collegio dei revisori vigila sull’osservanza della legge e dell’ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organiz- zativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci. 6. Il collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consi- glio nazionale. CAPO IV GLI ALBI, LE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI, I TITOLI PROFESSIONALI Sezione I Albi ed elenchi Art. 34 Albo ed elenco dei non esercenti 1. Ciascun Consiglio dell’Ordine cura la tenuta dell’Albo. 2. Il Consiglio dell’Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell’Albo e dell’elenco spe- ciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme che con- sentono la gestione dell’archivio storico dell’Albo e dell’ elenco. 3. L’Albo deve, a cura del Consiglio dell’Ordine, essere co- municato al Ministero della giustizia, al Consiglio nazio- nale, al presidente della corte di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l’Ordine, nonché agli altri Consigli dell’Ordine. 4. La comunicazione al Consiglio nazionale di cui al comma 3 avviene, con cadenza semestrale, a mezzo del portale informatico del Consiglio nazionale medesimo, per via telematica a norma delle vigenti disposizioni, anche re- golamentari. 5. L’Albo è diviso in due Sezioni, denominate rispettiva- mente: a) Sezione A Commercialisti; b) Sezione B Esperti contabili. 6. Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il co- gnome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la resi- denza e l’indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l’iscri- zione è stata disposta e l’indicazione dell’Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l’eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili. 7. L’Albo è compilato per ordine di anzianità dell’iscrizione e può portare un indice per ordine alfabetico. 8. Coloro che, a norma dell’articolo 4, non possono eser- citare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6. Art. 35 Divieto di iscrizione in più Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianità 1. Non si può essere iscritti che in un solo Albo, in una sola Sezione o in un solo elenco speciale. L’infrazione di tale divieto da’ luogo ad azione disciplinare. 2. La data di iscrizione in ciascuna sezione dell’Albo stabili- sce la relativa anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell’Albo nella medesima Sezione hanno l’anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione. Coloro che, aven- done maturato il titolo, provvedono alla cancellazione dalla Sezione, o elenco speciale di una Sezione ed alla iscrizione in un’altra Sezione, o elenco speciale di altra Sezione, hanno l’anzianità derivante da quest’ ultima iscrizione. Art. 36 Requisiti per la iscrizione nell’Albo 1. Per l’iscrizione nell’Albo è necessario: a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocità; b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; c) essere di condotta irreprensibile; d) avere la residenza o il domicilio professionale nel cir- condario in cui è costituito l’Ordine cui viene richiesta l’iscrizione od il trasferimento. 2. Non possono ottenere l’iscrizione nell’Albo o nell’elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno ripor- tato condanne a pene che, a norma del presente ordina- mento, darebbero luogo alla radiazione dall’Albo. 3. Per l’iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti è altresì necessario: 223

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