Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali; i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le delibe- razioni dei Consigli dell’Ordine in materia di iscrizione nell’Albo e nell’elenco speciale e di cancellazione, non- ché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell’Ordine; l) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua com- petenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia; m) valuta ed approva i programmi di formazione professio- nale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali; n) propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni; o) determina l’organizzazione dei propri uffici curando al- tresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente; p) esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigi- lanza della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché negli altri casi previsti dalla legge; q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecu- tivo, ove costituito ai sensi dell’articolo 26. Art. 30 Riunioni consiliari 1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di più di un terzo dei membri. 2. Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. 3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. 4. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. 5 Il segretario redige il verbale sotto la direzione del pre- sidente. In caso di assenza o impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere più giovane per iscri- zione nell’Albo. 6. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Art. 31 Notificazione delle decisioni 1. Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio dell’Ordine al quale l’interessato appartiene, nonché al Consiglio dell’Ordine e al Ministero della giustizia. Art. 32 Reclami 1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall’Albo o dall’elenco, nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell’Ordine, possono essere impugnate dall’interessato e dal pubblico ministero dinanzi al tribu- nale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. 2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sen- tenza, sentiti il pubblico ministero e l’interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio. 3. L’appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con l’osservanza delle medesime forme previste nel pre- sente articolo. Art. 33 Il collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre mem- bri effettivi e da due supplenti che durano in carica quattro anni e devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo e nel registro dei revisori con- tabili. La carica di componente del Collegio dei revisori è incompatibile con la carica di presidente, di componente dei Consigli degli Ordini o e di componente degli Organi direttivi della Cassa di previdenza. 2. I revisori dei conti sono eletti dai presidenti degli ordini territoriali riuniti in assemblea 3. Alla convocazione dell’assemblea di cui al comma 2 provvede il presidente del Consiglio nazionale. 4. Sono o eletti i tre candidati più votati come membri ef- fettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente. 222

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