Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

nazionale e proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti. 12.I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale. 13.I membri del Consiglio nazionale durano in carica quat- tro anni ed il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. La decorrenza della nomina si computa dalla data del bollettino ufficiale che da’ notizia della proclamazione degli eletti. 14.Fino all’insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente. Art. 26 Cariche 1. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno un vice pre- sidente, un segretario e un tesoriere. 2. Il Consiglio nazionale al suo interno può eleggere un comitato esecutivo composto, oltre che dalle cariche di cui al comma 1, a altri tre consiglieri. 3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento tem- poranei, viene sostituito dal vice presidente per l’ordina- ria amministrazione. 4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell’Albo e, a pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età. Art. 27 Incompatibilità Sostituzione dei componenti 1. Non si può far parte contemporaneamente di un Consi- glio dell’Ordine e del Consiglio nazionale, nonché rive- stire contemporaneamente cariche negli organi direttivi della cassa di previdenza. 2. Coloro che rivestono più cariche incompatibili sono te- nuti ad optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l’incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell’opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza. 3. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, di- missione, morte od altro definitivo impedimento com- portano lo scioglimento di diritto dell’intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti seguendo l’ordine di lista. 4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale. 5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automatica- mente In caso di scioglimento, si provvede all’elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 25. Art. 28 Scioglimento del Consiglio 1. Il Ministro della giustizia può, con proprio decreto, di- sporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove que- sto compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge. 2. In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consi- glio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio. Art. 29 Attribuzioni 1. Il Consiglio nazionale. oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento: a) rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; b) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della profes- sione e disciplina, con propri regolamenti, l’esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazio- nale; d) coordina e promuove l’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; e) vigila sul regolare funzionamento dei Consiglidell’Or- dine; f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini terri- toriali e alla loro separazione; g) designa i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazio- nale; h) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del 221

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