Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
Art. 24 Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell’Albo e nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori è eletto dall’Assemblea ogni quattro anni, negli stessi giorni fissati per l’elezione del Consiglio. 11 mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive. 2. Sono eletti i tre candidati più votati come membri ef- fettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente. 3. Il collegio dei revisori vigila sull’osservanza della legge e dell’ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organiz- zativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell’Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci. 4. L’assemblea degli Ordini locali con meno di mille iscritti può eleggere, in alternativa al collegio dei revisori, un revisore unico effettivo ed un supplente con le mede- sime funzioni del collegio. 5. Il collegio dei revisori o il revisore unico non partecipano ai lavori del Consiglio dell’Ordine. CAPO III IL CONSIGLIO NAZIONALE Art. 25 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale 1. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è costituito presso il Ministero della giu- stizia. 2. Esso è composto di ventuno membri eletti fra gli iscritti nell’Albo, di cui almeno undici fra gli iscritti nell’Albo nella Sezione A Commercialisti, garantendo la proporzio- nalità rispetto al numero degli iscritti nelle due sezioni dell’Albo. 3. L’elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell’Albo che godono dell’elettorato attivo, ai sensi del precedente ar- ticolo 20, ed hanno un’anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell’Albo. 4. L’elettorato passivo alla carica di presidente è riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo. Il candidato presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine terri- toriale o di consigliere nazionale. 5. L’elettorato attivo spetta ai Consigli degli Ordini che lo esercitano presso la propria sede tutti nello stesso giorno ed almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale. La data viene indicata, sentito il Consiglio nazionale, dal Ministro della giustizia. È con- sentito esprimere il voto per una sola lista. 6. La presentazione delle candidature è fatta, su base na- zionale, per liste contraddistinte da un unico contrasse- gno o motto e dall’indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei compo- nenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candi- dati supplenti. Ciascuna lista dovrà essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2, da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione. 7. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleg- gibilità del candidato presente in più liste. 8. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Ministero della giustizia verifica il ri- spetto delle previsioni di cui al presente articolo. La vio- lazione delle predette disposizioni comporta l’esclusione dalla procedura elettorale. 9. Ai fini dell’attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento, ed un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre. 10.Sono eletti, oltre al presidente, i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi, calcolati ai sensi del comma 9. 11.Ogni presidente comunica il voto del proprioConsiglio ad una commissione, nominata dal Ministro della giusti- zia e composta da un magistrato con qualifica non infe- riore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti nell’Albo, la quale, verificata l’osservanza delle norme di legge, procede alla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista, formando la graduato- ria delle liste in base al numero dei voti riportati su base 220
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