Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

condo i criteri di cui all’articolo 9, comma 1. Art. 21 Assemblea per l’elezione del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei revisori 1. L’Assemblea si apre con la costituzione del seggio eletto- rale formato dal presidente e dal segretario. 2. L’Assemblea è valida se interviene almeno un decimo degli aventi diritto. 3. In caso di mancato raggiungimento del numero mi- nimo dei votanti, l’Assemblea viene riconvocata entro i trenta giorni successivi. L’eventuale ulteriore mancanza di partecipanti alla votazione comporta la nomina di un commissario da parte del Ministro della giustizia, su pro- posta del Consiglio nazionale. 4. L’elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell’Albo che godono dell’elettorato attivo ai sensi dell’articolo 20, e che hanno e almeno cinque anni di iscrizione nell’Albo. 5. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall’indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei compo- nenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui all’articolo 9, comma 1. Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio dell’Or- dine almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettorale. 6. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleg- gibilità del candidato presente in più liste. 7. È consentito esprimere il voto per i candidati di una sola lista. 8. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell’ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente. 9. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l’ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere escluso il presidente. 10.Non è ammesso il voto per delega; i Consigli dell’Ordine possono stabilire che il voto sia espresso per corrispon- denza, adottando le opportune garanzie a tutela della segretezza e della personalità del voto. 11.Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti va- lidi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso. I seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti. 12.Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il mag- gior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 1 dell’articolo 9. Per l’ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell’or- dine della lista. 13.Scaduto l’orario destinato alle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pub- blicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della conclusione delle vo- tazioni, fra gli elettori presenti. 14.È consentita l’istituzione di più seggi elettorali, come disciplinata dal regolamento elettorale di cui all’articolo 29, comma 1, lett. p). In tal caso, i risultati di ciascun seggio vengono trasmessi per la definizione del risul- tato complessivo al seggio elettorale presieduto dal pre- sidente. 15.Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risul- tato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al competente presidente di tribu- nale e a tutti gli altri Ordini territoriali. Art. 22 Reclami contro i risultati delle elezioni 1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell’Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla pro- clamazione. Art. 23 Convocazione dell’Assemblea su richiesta degli iscritti 1. Il presidente deve convocare senza ritardo l’Assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo degli iscritti nell’Albo, ovvero da un terzo dei consiglieri. Se non vi provvede, l’Assemblea è convocata dal presidente del tribunale in cui ha sede il Consiglio dell’Ordine, il quale designa il professionista che deve presiederla. 219

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMzNQ==