Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

2. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio. 3. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automati- camente. Il presidente deve di diritto, entro sessanta giorni dalla intervenuta decadenza, convocare e tenere l’Assemblea per l’elezione dell’intero Consiglio. 4. In caso di impedimento del presidente, tale attribuzione è esercitata dal presidente del tribunale nel cui circonda- rio l’Ordine è istituito. Art. 17 Scioglimento del Consiglio 1. II Consiglio può essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provvede alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi. 2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commis- sario straordinario che provvede alla gestione ordinaria. 3. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissa- rio sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo di- versa indicazione del Consiglio nazionale, a convocare e tenere l’assemblea per la elezione dell’intero Consiglio, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Con- siglio disciolto o non costituito. Art. 18 Assemblea 1. L’Assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno dell’ora e del luogo dell’adu- nanza e l’elenco delle materie da trattare. 2. L’avviso, almeno venti giorni prima, è spedito mediante raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettro- nica a firma digitale ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell’avvenuta ricezione, a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile negli uffici dell’Ordine per la durata del predetto termine. 3. Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unità, può tener luogo dell’avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse. Salvo il disposto dell’articolo 21. l’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di in- tervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. 4. Il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettiva- mente, il presidente e il segretario dell’Assemblea degli iscritti. 5. Constatata la validità dell’Assemblea, qualora un quinto degli iscritti ne faccia domanda, il presidente ed il segre- tario sono nominati dall’Assemblea. Art. 19 Convocazione dell’Assemblea per l’approvazione dei conti 1. L’Assemblea generale degli iscritti nell’Albo e nell’elenco per l’approvazione del conto preventivo dell’anno succes- sivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revi- sori, ha luogo nel mese di novembre di ogni anno. 2. L’Assemblea generale degli iscritti nell’Albo e nell’e- lenco per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di aprile di ogni anno. Art. 20 Convocazione dell’Assemblea per l’elezione del Consiglio dell’Ordine 1. Per l’elezione del Consiglio dell’Ordine il presidente con- voca l’Assemblea degli iscritti nell’Albo, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione e gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 34, comma 8, almeno trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio nazionale per l’elezione di tutti i Consigli dell’Ordine. 2. Gli iscritti sospesi per morosità sono convocati ai fini dell’Assemblea elettorale ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al paga- mento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto. 3 L’avviso deve indicare il luogo, il giorno, l’ora e lo scopo dell’adunanza, nonché il numero dei seggi componenti il Consiglio rispettivamente afferenti alle Sezioni A Com- mercialisti e B Esperti contabili dell’Albo, calcolato se- 218

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