Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

nell’Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a); b) vigila sull’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione; c) cura la tenuta dell’Albo e dell’elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordi- namento; d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all’ammissione agli esami di Stato per l’esercizio della professione; e) cura l’aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati; f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l’indipen- denza dell’Ordine; g) delibera i provvedimenti disciplinari; h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell’esercizio professionale, tra gli iscritti nell’Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti; i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione; l) provvede alla organizzazione degli uffici dell’Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant’altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell’Ordine; m) designa i rappresentanti dell’Ordine presso commis- sioni, enti ed organizzazioni di carattere locale; n) delibera la convocazione dell’Assemblea; o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti; p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l’iscrizione nell’Albo o nell’elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquida- zione degli onorari; q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell’articolo 29; r) promuove, organizza e regola la formazione professio- nale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi. Art. 13 Riunioni consiliari 1. Il presidente dell’Ordine convoca il Consiglio almeno una volta al mese. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, entro i dieci giorni successivi. 2. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. 3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del pre- sidente. 4. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del pre- sidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal se- gretario. Art. 14 Decadenza dalla carica di consigliere 1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non inter- viene per tre volte consecutive alle riunioni del Consi- glio, decade dalla carica. Art. 15 Delegazione dell’Ordine presso il tribunale 1. Il Consiglio dell’Ordine del capoluogo di provincia può nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l’Ordine, una delegazione di uno o più consiglieri che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l’autorità giu- diziaria e amministrativa, avuto riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione. 2. Alla nomina della delegazione si provvede con gli stessi criteri di proporzionalità e rappresentatività che si appli- cano per l’elezione del Consiglio dell’Ordine. Art. 16 Sostituzione dei componenti del Consiglio 1. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, di- missione, morte od altro definitivo impedimento com- porta lo scioglimento di diritto dell’intero Consiglio, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste. 217

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