Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
niore. Sulla proposta decide, con decreto, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio dell’Ordine viciniore, previo parere del Consiglio nazionale. Art. 8 Organi dell’Ordine territoriale 1. Sono organi dell’Ordine territoriale il Consiglio, il Presi- dente, il Collegio dei revisori e l’Assemblea degli iscritti. Art. 9 Composizione del Consiglio dell’Ordine, eleggibilità dei consiglieri 1. Il Consiglio dell’Ordine è composto da membri eletti, tra gli iscritti nell’Albo, sia nella Sezione A Commercialisti sia nella Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell’Assem- blea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A Commercialisti un numero minimo di rappre- sentanti non inferiore alla metà dei componenti. 2. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell’Ordine è determinato in ragione del numero degli iscritti nell’Albo alla data di convocazione dell’Assem- blea elettorale, nel modo che segue: a) sette membri, se gli iscritti non superano il numero di duecento; b) nove membri, se gli iscritti superano il numero di due- cento, ma non superano il numero di cinquecento; c) undici membri, se gli iscritti superano il numero di cin- quecento ma non quello di millecinquecento; d) quindici membri, se gli iscritti superano il numero di millecinquecento. 3. Alla determinazione del numero dei componenti il Con- siglio di cui al comma 2, ed al riparto di cui al comma 1, provvede il presidente all’atto della convocazione dell’Assemblea elettorale. 4. L’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell’Albo. 5. L’elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell’Assemblea elettorale, abbiano ma- turato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispet- tiva sezione dell’Albo. 6. Le elezioni dei Consigli dell’Ordine si tengono tutte nella stessa data e si svolgono in due giornate consecutive. 7. L’individuazione della data in cui si terranno le elezioni spetta al Consiglio nazionale, che deve comunque fis- sarla nell’arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consigli dell’Ordine. 8. Il Consiglio dell’Ordine, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in carica quattro anni. 9. I consiglieri dell’Ordine ed il presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non supe- riore a due. Art. 10 Cariche del Consiglio 1. Fatta salva la carica del presidente che viene eletto diret- tamente dagli iscritti, secondo le modalità di cui all’arti- colo 21, ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. 2. Il vicepresidente sostituisce per l’ordinaria amministra- zione il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo. 3. Può essere eletto presidente solo un iscritto nella Se- zione A dell’Albo. 4. Ove manchino, o siano impediti, sia il presidente che il vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal con- sigliere più anziano per iscrizione nell’Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età. 5. Ove manchi o sia impedito il segretario, le funzioni sono svolte dal consigliere più giovane per età. Art. 11 Attribuzioni del presidente 1. Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente decreto legislativo e da ogni altra disposi- zione legislativa o regolamentare. 2. Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio. Art. 12 Attribuzioni del Consiglio 1. Il Consiglio dell’Ordine, oltre quelle demandate dal pre- sente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni: a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti 216
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